- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità convittuale.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità convittuale.
I convittori che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
- Richiamo verbale;
- Ammonimento scritto da inviare allo studente e alla famiglia;
- Sospensione di qualsiasi attività programmata di carattere ricreativo;
- Sospensione individuale dal Convitto con obbligo di frequenza scolastica per un periodo non superiore a 3 giorni;
- Sospensione dal Convitto fino a 15 giorni;
- Allontanamento dal Convitto.
Autorità competente a infliggere le sanzioni
- La sanzione del richiamo verbale è inflitta dall’educatore;
- Le sanzioni disciplinari della sospensione delle attività programmate sono stabilite dal Coordinatore del Convitto oppure dall’istitutore in servizio per un massimo di gg. 3.
- L’ammonimento scritto è inflitto dal Dirigente Scolastico su segnalazione dell’Educatore.
- Le sospensioni individuali dal Convitto con obbligo di frequenza per un periodo non superiore a
7 gg. sono inflitte dal Dirigente Scolastico su proposta degli Istitutori.
- Le sanzioni disciplinari della Sospensione da 4 fino a 15 gg. e le richieste di allontanamento dal Convitto sono inflitte dall’Organo Collegiale competente (Collegio Educatori).